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Informazioni sull'esercizio professionale
È consentito all'avvocato dare
informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e
verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e
degli obblighi di segretezza e riservatezza.
L'informazione è data con l'osservanza delle disposizioni che seguono.
17.I) Quanto ai mezzi di
informazione:
A) Devono ritenersi consentiti:
- i mezzi ordinari (carta da lettere, biglietti da visita, targhe);
- le brochures informative (opuscoli, circolari) inviate anche a mezzo
posta a soggetti determinati (è da escludere la possibilità di proporre
questionari o di consentire risposte prepagate);
- gli annuari professionali, le rubriche, le riviste giuridiche, i
repertori e i bollettini con informazioni giuridiche (ad es. con
l’aggiornamento delle leggi e della giurisprudenza);
- i rapporti con la stampa (secondo quanto stabilito dall’articolo 18
del codice deontologico forense);
- i siti web e le reti telematiche (Internet), purché propri
dell’avvocato o di studi legali associati o di società di avvocati, nei
limiti della informazione, e previa segnalazione al Consiglio
dell’ordine. Con riferimento ai siti già esistenti l’avvocato è tenuto a
procedere alla segnalazione al Consiglio dell’ordine di appartenenza
entro 120 giorni.
B) Devono ritenersi vietati:
- i mezzi televisivi e radiofonici (televisione e radio);
- i giornali (quotidiani e periodici) e gli annunci pubblicitari in
genere;
- i mezzi di divulgazione anomali e contrari al decoro (distribuzione di
opuscoli o carta da lettere o volantini a collettività o a soggetti
indeterminati, nelle cassette delle poste o attraverso depositi in
luoghi pubblici o distribuzione in locali, o sotto i parabrezza delle
auto, o negli ospedali, nelle carceri e simili, attraverso cartelloni
pubblicitari, testimonial, e così via);
- le sponsorizzazioni;
- le telefonate di presentazione e le visite a domicilio non
specificatamente richieste;
- l’utilizzazione di Internet per offerta di servizi e consulenze
gratuite, in proprio o su siti di terzi.
C) Devono ritenersi consentiti se
preventivamente approvati dal Consiglio dell’Ordine (in relazione alla
modalità e finalità previste):
- i seminari e i convegni organizzati direttamente dagli studi
professionali.
17.II) Quanto ai contenuti della
informazione:
A) Sono consentiti e possono essere
indicati i seguenti dati:
- i dati personali necessari (nomi, indirizzi, anche web, numeri di
telefono e fax e indirizzi di posta elettronica, dati di nascita e di
formazione del professionista, fotografie, lingue conosciute, articoli e
libri pubblicati, attività didattica, onorificenze, e quant’altro
relativo alla persona, limitatamente a ciò che attiene all’attività
professionale esercitata);
- le informazioni dello studio (composizione, nome dei fondatori anche
defunti, attività prevalenti svolte, numero degli addetti, sedi
secondarie, orari di apertura);
- l’indicazione di un logo;
- l'indicazione della certificazione di qualità (l'avvocato che intenda
fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il
Consiglio dell'ordine il giustificativo della certificazione in corso di
validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di
applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo
Stato).
B) È consentita inoltre
l’utilizzazione della rete Internet e del sito web per l'offerta di
consulenza, nel rispetto dei seguenti obblighi:
- indicazione dei dati anagrafici, Partita Iva e Consiglio dell’ordine
di appartenenza;
- impegno espressamente dichiarato al rispetto del codice deontologico,
con la riproduzione del testo, ovvero con la precisazione dei modi o
mezzi per consentirne il reperimento o la consultazione;
- indicazione della persona responsabile;
- specificazione degli estremi della eventuale polizza assicurativa, con
copertura riferita anche alle prestazioni on-line e indicazione dei
massimali;
- indicazione delle vigenti tariffe professionali per la determinazione
dei corrispettivi.
C) Devono ritenersi vietati:
- i dati che riguardano terze persone;
- i nomi dei clienti (il divieto deve ritenersi sussistente anche con il
consenso dei clienti);
- le specializzazioni (salvo le specifiche ipotesi previste dalla
legge);
- i prezzi delle singole prestazioni (è vietato pubblicare l’annuncio
che la prima consultazione è gratuita);
- le percentuali delle cause vinte o l’esaltazione dei meriti;
- il fatturato individuale o dello studio:
- le promesse di recupero;
- l’offerta comunque di servizi (in relazione a quanto disposto
dall’articolo 19 del codice deontologico).
17.III) È consentita l'indicazione del
nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché
il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia
disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
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